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Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 14/03/1996 (Rv. 496351 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione per conto di chi spetta - Stipulazione da parte del vettore - Diritti derivanti dal contratto - Assicurato - Spettanza - Vettore - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496351-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

A norma dell'art. 1891 cod. civ., dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell'evento dannoso risulta proprietaria della merce, non consegue, in mancanza di apposita pattuizione, anche la copertura assicurativa del vettore che l'abbia assicurata. Pertanto, i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato ed il contraente non può farli valere senza il consenso dell'assicurato, che l'articolo citato richiede che sia espresso, e quindi non è desumibile, in via presuntiva o tacita, ovvero dalla circostanza che il vettore contraente abbia risarcito il danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)