Sez. U, Sentenza n. 11937 del 25/11/1998 (Rv. 521088 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Chiusura di panifici esercitati senza la prescritta licenza (art. 2, comma quarto legge 1002/56) - Natura di sanzione riferibile a poteri discrezionali della P.A. - Conseguenze - Censurabilità dinanzi al giudice amministrativo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di sanzioni amministrative, il provvedimento di cui all'art. 14, comma quarto della legge n. 1002 del 1956 (chiusura dei panifici esercitati senza la prescritta licenza) si configura non come pena alternativa o accessoria all'ammenda di cui al primo comma del medesimo articolo, ma come sanzione autonoma, riferibile al potere discrezionale di controllo dell'esercizio del commercio riservato alla P.A., e, come tale, censurabile solo dinanzi al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 04/05/1956 num. 1002 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)