Sez. U, Sentenza n. 12525 del 18/12/1993 (Rv. 484779 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza | Coltivazione di sostanze minerali di cava - Esercizio non autorizzato - Sanzione pecuniaria prevista dalla legge regionale della Lombardia n. 18 del 1982 - Irrogazione mediante ordinanza ingiunzione - Opposizione - Competenza del Pretore.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza
L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge regionale della Lombardia 30 marzo 1982, n. 18 per l'esercizio non autorizzato o altrimenti abusivo di coltivazione di sostanze minerali di cava, deve essere proposta al pretore, quale organo di giurisdizione ordinaria, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, trattandosi di sanzione che la detta normativa locale prevede come esclusivamente pecuniaria e quindi non in via alternativa rispetto a sanzioni di tipo ripristinatorio, così da escluderne la riferibilità all'esercizio di un potere discrezionale di scelta riservato alla pubblica amministrazione e censurabile soltanto davanti al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 30/03/1982 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)