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Sez. 2, Sentenza n. 4837 del 26/03/2012 (Rv. 621744 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Attività di intermediazione finanziaria - Controllo dell'attività e delle operazioni degli agenti di cambio - Violazione degli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Soggetti investiti della funzione di controllo interno prevista dall'art. 57 Regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Illecito omissivo - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621744-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, è sanzionabile la condotta del soggetto, cui sia affidata la funzione di controllo interno, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, vigente "ratione temporis", il quale ometta di segnalare tempestivamente le irregolarità compiute dall'agente di cambio in violazione degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi, il primo, ad operazioni eseguite in difformità dell'obbligo di separazione tra il patrimonio dei clienti ed il patrimonio dell'intermediario e di separazione dei patrimoni dei clienti, e, il secondo, al mancato rispetto degli obblighi di informazione alla clientela in ordine alla situazione finanziaria. Invero, l'art. 201 del d.lgs. n. 58 del 1998 richiama, per l'attività degli agenti di cambio, indipendentemente dalla forma, societaria o individuale, in cui la stessa viene esercitata, l'art. 190 del medesimo testo normativo, il cui terzo comma prevede a carico dei soggetti che svolgono funzioni di controllo l'applicabilità delle sanzioni indicate dai primi due commi, tra le quali quelle stabilite per l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 22 e 23, nonché l'obbligo di segnalare "senza indugio" alla Consob le irregolarità riscontrate ai sensi dell'art. 8 del precisato d.lgs., che si riferisce non solo ai componenti del collegio sindacale, ma "anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle società incaricate della revisione", così ponendo obblighi concorrenti a carico di ciascuno di essi, ed escludendo che le verifiche della società di revisione esentino l'organo interno dai suoi doveri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 8, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 22, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)