Sez. 1, Sentenza n. 16498 del 04/11/2003 (Rv. 567858 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria - Eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 43, D.Lgs. n. 415 del 1996 e 190, D.Lgs. n. 58 del 1998 in riferimento artt. 25 e 23, Cost. - Manifesta infondatezza - Applicabilità dell parametro ex art. 25, Cost. - Esclusione - Principio di legalità - Applicazione - Portata - Rinvio della norma di legge a fonti secondarie con funzione di eterointegrazione della norma primaria - Legittimità - Fattispecie in tema di integrazione del precetto da parte della Banca d'Italia e della Consob.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 43, D.Lgs. n. 415 del 1996, e 190, D.Lgs. n. 58 del 1998, in materia di intermediazione finanziaria - nella parte in cui prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti di società o enti i quali non osservino, tra l'altro, le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB - sollevata in riferimento all'art. 25, Cost., non concernendo detto parametro le sanzioni amministrative; inoltre, dette norme neppure violano il principio della riserva di legge dell'art. 23, Cost., riferibile a dette sanzioni ed applicato nella materia dall'art. 1, legge n. 689 del 1981 con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 25, Cost., le quali, benché vietino che le sanzioni amministrative siano comminate direttamente da fonti secondarie, tuttavia non escludono che i precetti, sufficientemente individuati dalla legge, siano da queste eterointegrati, in considerazione del peculiare tecnicismo della dimensione in cui sono destinate ad operare, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi della determinazione di elementi o presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalità tecnica, purché risultino assicurate le garanzie in grado di escludere che la discrezionalità si trasformi in arbitrio (Nell'enunciare siffatto principio di diritto, la S.C. ha affermato che gli artt. 43 e 190, citt., hanno delegato all'autorità amministrativa l'identificazione dei soggetti e delle condotte sanzionabili, da esse direttamente individuati, rimettendo alla Banca d'Italia ed alla Consob il mero compito complementare di integrare, in applicazione dei principi e delle direttive stabiliti nelle norme primarie, il contenuto di elementi delle fattispecie sufficientemente delineati nelle medesime).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 25, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 1, Legge 06/02/1996 num. 52 art. 21, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 43, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)