Sez. 1, Sentenza n. 502 del 26/01/1982 (Rv. 418202 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - IN SENSO DIVERSO DA QUELLO SOSTENUTO DALLA PARTE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - IN SENSO DIVERSO DA QUELLO SOSTENUTO DALLA PARTE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle prove in senso diverso da quello sostenuto dalla parte non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, in quanto il potere discrezionale riservato, al riguardo, al giudice del merito trova unico limite nell'Obbligo di dare adeguata e congrua motivazione alle ragioni del proprio convincimento. (Conf 5563/79, mass n 402157; (Conf 2565/79, mass n 398900).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)