Sez. L, Sentenza n. 2565 del 04/05/1979 (Rv. 398900 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE IN SENSO DIFFORME DA QUELLO SOSTENUTO DALLA PARTE - IRRILEVANZA - MANCANZA DI MOTIVAZIONE DETTAGLIATA SUL CONTENUTO DEI DOCUMENTI E DI ALCUNE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE IN SENSO DIFFORME DA QUELLO SOSTENUTO DALLA PARTE - IRRILEVANZA - MANCANZA DI MOTIVAZIONE DETTAGLIATA SUL CONTENUTO DEI DOCUMENTI E DI ALCUNE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
I vizi di contraddittorieta e di insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze processuali non sussistono se la valutazione delle prove e eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche a norma dell'art 116 cod proc civ, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti; ne il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. (Conf 262/77, mass n 383790).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)