Sez. 5, Sentenza n. 6227 del 12/01/1977 Ud. (dep. 19/05/1977) Rv. 135885 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA.*
Il divieto della reformatio in peius si riferisce unicamente alla pena complessiva inflitta dal giudice di primo grado e non anche alle sue singole componenti, per cui non e mai violato detto principio quando, quale che sia il procedimento seguito dal giudice di appello, la pena complessivamente inflitta non sia superiore a quella stabilita dal primo giudice. (Cfr mass n 133000).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)