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Sez. 5, Sentenza n. 6227 del 12/01/1977 Ud. (dep. 19/05/1977) Rv. 135885 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135885-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA.*

Il divieto della reformatio in peius si riferisce unicamente alla pena complessiva inflitta dal giudice di primo grado e non anche alle sue singole componenti, per cui non e mai violato detto principio quando, quale che sia il procedimento seguito dal giudice di appello, la pena complessivamente inflitta non sia superiore a quella stabilita dal primo giudice. (Cfr mass n 133000).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)