Sez. 5, Sentenza n. 4173 del 09/01/1976 Ud. (dep. 30/03/1976) Rv. 133000 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA - FATTISPECIE.*
Il divieto della reformatio in peius, sancito dall'art 515 cod proc pen, si riferisce unicamente alla pena complessiva irrogata nel giudizio di primo grado e non gia ai singoli elementi di cui quella si compone. Pertanto non viola detto divieto il giudice di appello se, nell'escludere l'aggravante prevista dall'art 116 RD 21 dicembre 1933, n 1736 (che rende il reato punibile congiuntamente con la reclusione e la multa) e nel sostituire alle due pene la sola multa, determina questa in misura tale che ragguagliata ai sensi dell'art 135 cod pen non risulti superiore a quella complessivamente inflitta in primo grado. (nella specie il pretore aveva inflitto la pena della reclusione e quella della multa fissando quest'ultima in lire quattrocentocinquantamila, mentre il tribunale esclusa l'ipotesi del caso piu grave aveva applicato la sola multa determinandola per effetto della continuazione in lire seicentomila, cioe in misura che, tenuto conto del ragguaglio tra reclusione e multa, non superava quella di lire quattrocentocinquantamila gia comminata dal pretore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)