Sez. 2, Sentenza n. 1116 del 14/02/1980 (Rv. 404601 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - VENDITA DI IMMOBILI - ACCERTAMENTO SULLA SOLVIBILITA DEL VENDITORE - OBBLIGO DEL NOTAIO - INSUSSISTENZA - CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE DI DECOZIONE DEL VENDITORE - MANCATA INFORMAZIONE AL COMPRATORE - RESPONSABILITA - ESCLUSIONE.*
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - VENDITA DI IMMOBILI - ACCERTAMENTO SULLA SOLVIBILITA DEL VENDITORE - OBBLIGO DEL NOTAIO - INSUSSISTENZA - CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE DI DECOZIONE DEL VENDITORE - MANCATA INFORMAZIONE AL COMPRATORE - RESPONSABILITA - ESCLUSIONE.*
Salva la stipulazione di patti specifici, non rientra nei compiti del notaio l'effettuazione di accertamenti sulla solvibilita del venditore di un immobile e sulla possibilita che lo stesso sia sottoposto a fallimento, essendo i doveri del professionista limitati all'accertamento della liberta del bene oggetto della stipulazione e non estesi al controllo della convenienza o della pericolosita della stessa. Ne consegue che al notaio, quand'anche a conoscenza della situazione di decozione del venditore, non puo farsi carico di non avere di essa informato l'acquirente. (V 3893/77, mass n 387586; (V 1185/75, mass n 374616; (V 450/74, mass n 368168).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)