Sez. 3, Sentenza n. 1158 del 05/02/1998 (Rv. 512235 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Contratto di fornitura di merci - Inadempimento per vizi della merce venduta - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Ammissibilità - Condizioni.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'inadempimento di un contratto di fornitura di merci (nella specie, per vizi della merce venduta) può far sorgere in capo al venditore non solo la comune responsabilità contrattuale, ma anche la responsabilità aquiliana ex. articolo 2043 cod. civ.: e ciò tutte le volte in cui l'inadempimento del contratto di vendita abbia causato una lesione al buon nome dell'azienda del compratore, od al suo avviamento commerciale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)