Sez. 3, Sentenza n. 1696 del 13/03/1980 (Rv. 405311 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - CONCORSO DELLA RESPONSABILITA CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - CONFIGURABILITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - CONCORSO DELLA RESPONSABILITA CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - CONFIGURABILITA.*
Il principio della possibilita del concorso della responsabilita contrattuale ed extracontrattuale, in relazione ad un evento dannoso, unico nella sua genesi soggettiva e risalente ad un unico comportamento del medesimo autore, che leda non solo i diritti specifici derivanti al contraente dalle clausole contrattuali ma anche i diritti assoluti (concernenti l'onore, l'incolumita, la proprieta) del contraente medesimo, e operante anche in tema di responsabilita per i vizi della cosa venduta, giacche il raggio di applicazione del secondo comma dell'art 1494 cod civ non e comprensivo di qualsiasi danno giuridicamente rilevante derivato dai vizi della cosa, ma riguarda pur sempre la lesione di interessi connessi col vincolo negoziale (e, cioe, a titolo esemplificativo, il danno derivante dal minor valore obiettivo del bene o dalla sua distruzione o dalla mancata realizzazione del lucro nella rivendita del bene stesso), con esclusione, quindi, del pregiudizio (quale la distruzione o il deterioramento di cose diverse da quella acquistata, il danno alla salute del compratore e simili) arrecato ad interessi del compratore nati e svolgentisi al di fuori del contratto ed aventi, percio, la consistenza di diritti assoluti. (V 261/77, mass n 383786; (V 1717/70, mass n 347663; (V 762/70, mass n 346045).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)