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Sez. 2, Sentenza n. 12704 del 30/08/2002 (Rv. 557205 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Materiali acquistati presso terzi - Posizione del committente - Conseguenze - Fattispecie risarcitorie configurabili.
Stato
decisa il 2002-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557205-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE

In tema di appalto, il committente si trova, rispetto ai materiali acquistati dall'appaltatore presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale (esperibile soltanto nei confronti del "venditore immediato", e cioè dell'appaltatore), in quanto, nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale, sicché non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria dell'acquirente danneggiato (ciò che legittima, poi, l'appaltatore, in quanto rivenditore ultimo, ed ogni rivenditore precedente, a rivolgersi al proprio venditore per essere tenuto indenne di quanto versato al subacquirente ove quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi parte integrante del danno subito per la violazione degli obblighi contrattuali assunti dal precedente venditore nei confronti di esso venditore successivo); quella extracontrattuale, con la quale il committente - destinatario finale dei materiali è legittimato a far valere, anziché la responsabilità contrattuale dell'appaltatore (in quanto proprio venditore, o in concorso con essa, relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, e deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1668 - corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1494 comma 2 relativa alla compravendita -), quella aquiliana del fabbricante in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera in relazione a propri interessi sorti, e svolgentesi al di fuori del contratto di appalto (ed aventi, perciò, natura di diritti assoluti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)