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Sez. 2, Sentenza n. 4833 del 28/07/1986 (Rv. 447535 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO CONTRATTUALE E DANNO EXTRACONTRATTUALE - CONCORSO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447535-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO CONTRATTUALE E DANNO EXTRACONTRATTUALE - CONCORSO - AMMISSIBILITÀ.*

Il principio del concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in relazione a un evento dannoso che, unico nella sua genesi soggettiva e risalente allo stesso comportamento del suo autore, leda, oltre ai diritti acquisiti dalla parte in base al contratto, anche i diritti assoluti della medesima, è operante pure in tema di responsabilità per i vizi della cosa venduta, giacché il secondo comma dell'art. 1494 cod. civ. non riguarda qualsiasi danno giuridicamente rilevante causato dai vizi della cosa, ma si riferisce alla sola lesione degli interessi connessi con il vincolo negoziale e con esclusione, quindi, del pregiudizio arrecato agli interessi del compratore che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti. (V 1696/80, mass nn 405311 e 405308).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)