Sez. 1, Sentenza n. 20654 del 26/03/2003 Ud. (dep. 09/05/2003) Rv. 227141 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - IN GENERE | Competizioni agonistiche - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche - Prescrizione di comparizione periodica alla polizia - Provvedimento del Questore - Procedimento di convalida - Termini - Inefficacia in caso di superamento del termine per la convalida da parte del giudice - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - IN GENERE
In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche, le prescrizioni imposte dal Questore cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato. L'inefficacia del provvedimento del Questore consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive alla notifica del provvedimento all'interessato, emette decreto motivato con il quale dichiara che non sussistono i presupposti per richiedere la convalida al g.i.p.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)