Sez. L, Sentenza n. 7587 del 27/07/1990 (Rv. 468400 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - INDIVIDUAZIONE DI QUELLE PRIMARIE E CARATTERIZZANTI - CRITERI - QUANTITATIVO E QUALITATIVO - INCIDENZA RISPETTIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - INDIVIDUAZIONE DI QUELLE PRIMARIE E CARATTERIZZANTI - CRITERI - QUANTITATIVO E QUALITATIVO - INCIDENZA RISPETTIVA.*
In caso di Esercizio di mansioni promiscue, per la concreta individuazione di quelle primarie e caratterizzanti ai fini della attribuzione della corrispondente qualifica, in quanto prevalenti, il criterio quantitativo e quello qualitativo concorrono in misura non uniforme e preventivamente determinabile, ma in relazione alla natura della prestazione lavorativa come concretamente espletata. (V 619/89, mass n 461695; (V 3295/87, mass n 452353).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)