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Sez. 4, Sentenza n. 2405 del 23/11/2005 Ud. (dep. 20/01/2006) Rv. 232879 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Avviso dell'udienza ad uno dei due difensori - Omissione - Procedimento in camera di consiglio - Assenza dell'imputato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232879-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

In ipotesi di mancato avviso dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato, il difensore presente nel procedimento in camera di consiglio, svolgentesi ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., che agisce anche per conto e nell'interesse del suo assistito (nella fattispecie assente), deve rilevare la nullità occorsa nei termini di cui all'art. 182 del codice di rito, altrimenti la decadenza dalla facoltà di eccepirla si verifica anche nei confronti dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)