Sez. 5, Sentenza n. 12012 del 06/10/1995 Ud. (dep. 11/12/1995) Rv. 203386 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento | Presenza dell'imputato - Eventualità - Presupposti del rinvio dell'udienza: impedimento dell'imputato e volontà di comparire - Mera presentazione di certificato medico - Inidoneità ai fini del rinvio - Regione.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento
Nel giudizio camerale in appello, come disciplinato dall'art. 599, primo e secondo comma cod. proc. pen., la presenza dell'imputato è eventuale, e non necessaria, poiché il giudice è tenuto a disporre il rinvio solo nel concorso dei presupposti del legittimo impedimento e della volontà di comparire. Pertanto, non è dato desumere dalla presentazione di un referto medico siffatta volontà, dal momento che soltanto la manifestazione di essa è ritenuta dalla norma idonea ad escludere la "non univocità" della suddetta presentazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)