Sez. L, Sentenza n. 2006 del 22/02/1995 (Rv. 490626 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Della Corte di Cassazione - Riferimento agli atti interni al giudice di cassazione - Necessità - Portata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Atti interni al giudizio di cassazione - in relazione ai quali (fermo il principio che presupposto dell'errore revocatorio è che la decisione revocanda si fondi su un fatto incontroverso non oggetto di accertamento) è configurabile l'errore revocatorio della S.C. ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod.proc.civ. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 1991) - sono gli atti che la Corte di cassazione, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, debba esaminare "direttamente", con propria autonoma indagine di fatto, indipendentemente dall'esame fattone dalla decisione impugnata. Pertanto, esula da tali atti quello che (sebbene facente parte del fascicolo di ufficio) sia invece riservato alla cognizione del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)