Sez. L, Sentenza n. 10794 del 03/12/1996 (Rv. 501021 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Falsa percezione di norme concernenti la rilevanza giuridica di un fatto - Riconducibilità all'errore di fatto - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto, previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (comprese - a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990 n. 353 - quelle della Corte di cassazione) consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Non sussiste pertanto il suddetto errore di fatto nell'ipotesi in cui esso riguardi norme giuridiche atteso che, mentre l'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi "dell'error juris" sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 quater, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)