diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3519 del 20/03/1992 (Rv. 476381 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Sentenze della Corte di Cassazione - Revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. anteriormente all'introduzione dell'art. 391 bis cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Errore di fatto attinente alla valutazione degli atti interni allo stesso giudizio di Cassazione - Sussistenza - Necessità - Atti interni - Nozione.
Stato
decisa il 1992-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476381-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto

Anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 (introduttiva dell'art. 391 bis cod. proc. civ.), la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, ai sensi dell' art. 395 n. 4 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, è consentita solo nel caso di sentenze rese su ricorsi basati sull'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (nullità della sentenza impugnata o del procedimento) o nel caso di sentenze rese su ricorsi basati su uno qualsiasi dei motivi indicati nello stesso art. 360, sempreché l'errore di fatto attenga alla lettura degli atti interni allo stesso giudizio di cassazione, comprendendo nella detta nozione di atti interni non solo quelli posti in essere con la proposizione del ricorso e dopo di esso (per esempio, il deposito ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. ed il controricorso) ma anche tutti quelli che debbono essere depositati assieme al ricorso (art. 369, secondo comma), nonché il fascicolo d'ufficio di cui al terzo comma dello stesso art. 369, tutte le volte in cui i suindicati atti (di parte o d'ufficio) si profilino come "interni" nel senso che la Corte di Cassazione - nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio - debba esaminarli direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, indipendentemente dall'esame che ne abbia fatto la decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)