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Sez. U, Ordinanza n. 19603 del 17/07/2008 (Rv. 604269 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles - Materia contrattuale - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Legge sostanziale utilizzabile - Identificazione in base al diritto internazionale privato del giudice adito - Fattispecie in tema di utilizzazione di assegno come promessa di pagamento.
Stato
decisa il 2008-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604269-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In base alla giurisprudenza comunitaria sull'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, applicabile all'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito (nella specie le S.U., in relazione alla domanda proposta da un cittadino italiano nei confronti di una società tedesca avente ad oggetto il pagamento di un assegno utilizzato come promessa di pagamento, hanno ritenuto che la controversia dovesse essere devoluta al giudice italiano, poiché tanto l'art. 1182 cod. civ. quanto la corrispondente norma del codice civile tedesco dispongono che le obbligazioni pecuniarie di somma determinata si estinguono presso il domicilio del creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804 art. 5, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)