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Sez. 2, Sentenza n. 29424 del 29/11/2017 Ud. (dep. 27/06/2018) Rv. 273018 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Giudizio di impugnazione - Accoglimento del gravame - Esclusione del pregiudizio per la parte civile - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273018-01

PARTE CIVILE - SPESE

La condanna alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)