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Sez. F, Sentenza n. 1019 del 13/09/2012 Ud. (dep. 09/01/2013) Rv. 254291 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Giudizio di impugnazione - Accoglimento del gravame - Esclusione del pregiudizio per la parte civile - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254291-01

PARTE CIVILE - SPESE

La condanna alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione quando si discuta unicamente della pena irroganda. (Fattispecie in cui il ricorso per cassazione riguardava unicamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)