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Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 15/05/1971 (Rv. 351719 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - MANCATA RISPOSTA - VALORE PROBATORIO - AMMISSIONE DEI FATTI - POTERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE NOTARILE DELLA PARTE NON COMPARSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351719-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - MANCATA RISPOSTA - VALORE PROBATORIO - AMMISSIONE DEI FATTI - POTERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE NOTARILE DELLA PARTE NON COMPARSA - IRRILEVANZA.*

A differenza del codice abrogato che, alla mancata risposta all'interrogatorio, in difetto di legittimo impedimento, ricollegava l'effetto della ficta confessio il vigente codice di rito considera la mancata risposta o il rifiuto di rispondere come una circostanza che, in concorso con altri elementi, puo fornire al giudice il convincimento dell'ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio. Non viola tale principio il giudice che ritenga di nessuna Rilevanza la dichiarazione extraprocessuale fatta dalla parte ad un notaio allo scopo di ovviare alle conseguenze della mancata comparizione in Sede giudiziale. (V 2938'69, mass n 342792).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)