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Sez. L, Sentenza n. 5390 del 15/04/2002 (Rv. 553731 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Revoca - Disciplina ex art. 5 d.P.R. n. 698 del 1994 - Preventiva sospensione della prestazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553731-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La revoca delle prestazioni assistenziali, susseguente all'accertamento della mancanza dei requisiti sanitari secondo la disciplina dettata dall'art. 5 del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, non presuppone necessariamente la preventiva sospensione della prestazione, posto che l'autorità erogante ha la facoltà di procedere direttamente alla revoca ovvero di sospenderne l'erogazione per evitare la corresponsione per lungo tempo di provvidenze non dovute.

Riferimenti normativi: DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)