Sez. L, Sentenza n. 12067 del 18/08/2003 (Rv. 565893 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Procedimento di verifica del requisito sanitario instaurato anteriormente al D.L. n. 323 del 1996 - Revoca emanata oltre il termine di 120 giorni dall'entra in vigore della legge n. 449 del 1997 - Conseguenze - Irripetibilità dei ratei indebitamente versati - Sussistenza - Diritto alle prestazioni anche in assenza del requisito sanitario - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di provvidenze agli invalidi civili, per gli assistiti nei cui confronti siano stati avviati procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche anteriormente al D.L. 20 giugno 1996, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.425, per i quali sussistono le condizioni per applicare il regime giuridico dettato dall'art. 11, comma quarto, della legge 24 dicembre 1993, n.537 (abrogato senza effetto retroattivo dal predetto decreto legge), il mancato rispetto del termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1997, n.449, prescritto dall'art. 52, comma quinto, della stessa legge per l'emanazione del formale provvedimento di revoca, comporta l'inapplicabilità della previsione relativa al recupero dei ratei ai sensi della disposizione abrogata, in virtù del disposto secondo cui " i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati", ma non il definitivo riconoscimento del diritto alle prestazioni anche in assenza del requisito sanitario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1997 num. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)