Sez. 3, Sentenza n. 1224 del 20/02/1984 (Rv. 433366 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - RINUNCIA DEL CONDUTTORE DI IMMOBILE URBANO AD AVVALERSI DELLA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO - IMPEDIMENTO DEL RINNOVO DELLA LOCAZIONE - DISDETTA NEL TERMINE PATTIZIO O CONSUETUDINARIO - ONERE DEL CONDUTTORE MEDESIMO.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - RINUNCIA DEL CONDUTTORE DI IMMOBILE URBANO AD AVVALERSI DELLA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO - IMPEDIMENTO DEL RINNOVO DELLA LOCAZIONE - DISDETTA NEL TERMINE PATTIZIO O CONSUETUDINARIO - ONERE DEL CONDUTTORE MEDESIMO.*
Il conduttore di immobile urbano, il quale abbia rinunciato ad avvalersi della proroga legale del contratto, è tenuto - ove voglia impedire il rinnovo della locazione - a disdire lo stesso entro il termine pattizio o consuetudinario e non con riferimento a quello di scadenza previsto dalla norma vincolistica attesa l'impossibilità di una parziale applicazione di tale disciplina dettata specificamente per regolare il rapporto di locazione nella sua globalità. (V 5857/82, mass n 423600; (V 1655/81, mass n 412323).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/06/1966 num. 453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)