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Sez. L, Sentenza n. 11679 del 01/06/2005 (Rv. 582024 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Erogazione del trattamento di integrazione salariale - Incompatibilità con ogni prestazione lavorativa - Omessa comunicazione dello svolgimento di tale attività lavorativa all'INPS - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582024-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni, dalla "ratio" dell'art. 8, commi quarto e quinto, del d.l. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, si desume l'incompatibilità del trattamento di integrazione salariale con qualunque attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), ancorchè non rientrante nello schema "contrattuale" di cui agli artt. 2222 e ss. e 2230 e ss. cod. civ. e ancorchè tale attività di lavoro autonomo non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria; ne consegue che l'erogazione dell'indennità di integrazione salariale è sospesa nei confronti del lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione in corrispondenza delle giornate di lavoro effettuate, mentre il lavoratore che non abbia adempiuto all'obbligo di dare preventiva comunicazione dello svolgimento della predetta attività alla sede provinciale dell'INPS decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)