Sez. 3, Sentenza n. 602 del 14/02/1975 (Rv. 373918 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - INCOMPETENZA PER MATERIA AFFERMATA DAL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - INCOMPETENZA PER MATERIA AFFERMATA DAL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
La dichiarazione d'incompetenza per valore presuppone necessariamente la soluzione in senso negativo, da parte del medesimo giudice, della questione circa la sua Competenza inderogabile per materia. Pertanto, la decisione del secondo giudice, il quale invece rilevi che la Competenza spetta ratione materiae al primo, pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia che giustifica la richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza. (Conf 2221/73, mass n 365464).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)