Sez. 1, Sentenza n. 3257 del 18/05/1981 (Rv. 413841 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CLAUSOLA DELIMITANTE IL CONTENUTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CLAUSOLA DELIMITANTE IL CONTENUTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La clausola del contratto di Assicurazione (nella specie: stipulato da un vettore contro la perdita della merce trasportata), che circoscriva il contenuto della garanzia assicurativa (nella specie: escludendola ove il veicolo ed il carico siano volontariamente lasciati fermi senza sorveglianza), non integra un patto limitativo della responsabilita dell'assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell'art 1341, secondo comma, cod civ, in quanto e diretta ad individuare l'oggetto del contratto, e, pertanto, ove inserita in condizioni generali predisposte dall'assicuratore medesimo, e operante anche in difetto di specifica approvazione per iscritto dell'assicurato. (Conf 2405/79, mass n 398708; (Conf 3217/78, mass n 392667; (Conf 2756/75, mass n 376758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)