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Sez. 1, Sentenza n. 2477 del 22/04/1982 (Rv. 420338 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLE DELIMITANTI IL RISCHIO ASSICURATO - FUNZIONE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420338-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLE DELIMITANTI IL RISCHIO ASSICURATO - FUNZIONE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Le clausole di un contratto di Assicurazione che limitano il rischio assicurato non costituiscono clausole di limitazione di responsabilità, avendo solo la funzione di delimitare l'oggetto del contratto e di precisare i termini dell'obbligazione assunta dallo assicuratore, per cui esse non debbono essere approvate specificamente per iscritto, a norma dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ.. (Conf 6680/81, mass n 417549; (Conf 3257/81, mass n 413841; (Conf 2405/74, mass n 398708).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)