Sez. 1, Sentenza n. 2477 del 22/04/1982 (Rv. 420338 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLE DELIMITANTI IL RISCHIO ASSICURATO - FUNZIONE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLE DELIMITANTI IL RISCHIO ASSICURATO - FUNZIONE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Le clausole di un contratto di Assicurazione che limitano il rischio assicurato non costituiscono clausole di limitazione di responsabilità, avendo solo la funzione di delimitare l'oggetto del contratto e di precisare i termini dell'obbligazione assunta dallo assicuratore, per cui esse non debbono essere approvate specificamente per iscritto, a norma dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ.. (Conf 6680/81, mass n 417549; (Conf 3257/81, mass n 413841; (Conf 2405/74, mass n 398708).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)