Sez. 1, Sentenza n. 2405 del 26/04/1979 (Rv. 398708 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLA CIRCOSCRIVENTE IL CONTENUTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - PATTO LIMITATIVO DELLA RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - CONFIGURABILITA -ESCLUSIONE - MANCANZA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLA CIRCOSCRIVENTE IL CONTENUTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - PATTO LIMITATIVO DELLA RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - CONFIGURABILITA -ESCLUSIONE - MANCANZA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IRRILEVANZA.*
La clausola della polizza di Assicurazione, che circoscriva il contenuto della garanzia assicurativa, non integra un patto limitativo della responsabilita dell'assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell'art 1341 secondo comma cod civ, in quanto e diretta ad individuare l'oggetto del contratto, e, pertanto, ove inserita in condizioni generali predisposte dall'assicuratore medesimo, e operante anche in difetto di specifica approvazione per iscritto dello assicurato. (nella specie, in tema di Assicurazione contro gli infortuni derivanti dalla caccia, trattavasi della clausola che escludeva la garanzia assicurativa in ipotesi di Esercizio della caccia in luoghi vietati dalla legge). (V 3217/78, mass n 392667).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)