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Sez. 3, Sentenza n. 4021 del 01/12/2000 Ud. (dep. 01/02/2001) Rv. 218322 - 01

ACQUE | Scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali - Scarico in fognatura - Reato previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218322-01

ACQUE

Lo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione integra il reato di cui all'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, anche nel caso in cui venga effettuato in fognatura, atteso che la nuova normativa è finalizzata a conseguire obiettivi di qualità ambientale che presuppongono un controllo preventivo formale da parte della P.A., quale che sia la destinazione finale dello scarico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 1999 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)