Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep. 25/05/2007) Rv. 236774 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali - Scarico - Mancanza di autorizzazione - Illecito penale - Recapito finale dello scarico - Irrilevanza - Scarico in fognatura - Sussistenza del reato.
ACQUE
Lo scarico di acque reflue industriali, effettuato senza autorizzazione, integra la fattispecie penale quale che sia di tali acque il recapito finale, sicché anche lo scarico nella fognatura, mancando l'autorizzazione, è tuttora penalmente rilevante. (La Corte ha altresì precisato che le acque reflue provenienti dal sito industriale -una cartiera- mischiandosi, con l'immissione nella rete fognaria comunale, con i reflui dell'insediamento urbano non perdevano, in ragione della loro assoluta prevalenza quantitativa, la natura di reflui industriali, e non potevano pertanto rientrare nella nozione di acque reflue urbane, consistenti nel miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali convogliate in reti fognarie, che implica l'omogeneità quantitativa delle componenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 2 com. 1 lett. BB, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 2 com. 1 lett. I, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 54 com. 2, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)