Sez. 3, Ordinanza n. 15227 del 11/07/2011 (Rv. 619129 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Fase sommaria - Chiusura - Istanza di revoca - Provvedimento di rigetto - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di opposizione agli atti esecutivi, il provvedimento del giudice dell'esecuzione di reiezione dell'istanza di revoca dell'ordinanza di chiusura della fase sommaria, non può essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., essendo appartenente esclusivamente alla fase sommaria e comunque privo del carattere della definitività anche quando sia stata erroneamente omessa la fissazione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio a cognizione piena, atteso che l'iniziativa dell'iscrizione a ruolo, e la conseguente scelta di intraprendere tale successiva fase, è rimessa esclusivamente all'impulso di parte.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)