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Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011 (Rv. 620241 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2011-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620241-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento che chiuda la fase sommaria di un'opposizione esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, 617 o 619 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente, anche quando il giudice dell'esecuzione ometta di fissare, nel provvedimento in questione, il termine per l'introduzione del giudizio a cognizione piena e provveda sulle spese, atteso che il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di definitività ma deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel giudizio di merito, mentre la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante richiesta d'integrazione formulata ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., o mediante autonoma iniziativa di parte rivolta all'introduzione del giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)