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Sez. U, Sentenza n. 10097 del 19/11/1996 (Rv. 500612 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Operatività - Condizioni - Anteriorità di entrambi i crediti rispetto al fallimento - Credito del fallimento di restituzione del prezzo, a seguito di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare di compravendita - Posteriorità rispetto al fallimento - Debito della massa per titoli di credito sottoscritti dal promittente prima del fallimento e non attinenti alla promessa di vendita - Compensazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500612-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Qualora, dopo il fallimento del promissario acquirente, venga dichiarata la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita (nella specie, per inadempimento del promittente venditore all'obbligo di procurarsi la proprietà del bene, per poterla trasferire al promissario), il promittente venditore, convenuto in giudizio dalla curatela per la restituzione del prezzo già interamente corrisposto dal promissario, non può eccepire, a compensazione del debito per tale restituzione, il proprio credito per l'importo di due titoli di credito, non riconducibili alla indicata promessa di vendita, apparentemente sottoscritti dal promissario medesimo (poi fallito) e dallo stesso non onorati, difettando il requisito dell'anteriorità al fallimento di entrambi i crediti (art. 56 legge fall.), in quanto l'asserito obbligo di pagamento sottostante ai titoli era sorto prima del fallimento, mentre quello di restituzione del prezzo pagato dal promissario era nato con la risoluzione del contratto per inadempimento, avutasi solo successivamente al fallimento (a seguito, nell'ipotesi, della dichiarazione in appello del promittente di non potere, né volere, adempiere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)