Sez. 1, Sentenza n. 5112 del 25/05/1994 (Rv. 486768 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Appalto | Appaltatore - Fallimento - Contratto di appalto - Scioglimento "ex nunc" - Curatore - Azione per il pagamento del corrispettivo - Proposizione - Committente - Deduzione di una contrapposta posizione attiva - Ammissibilità - Preventivo esercizio di detto credito in sede di formazione del passivo fallimentare - Necessità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Appalto
Qualora, a seguito dello scioglimento "ex nunc" del contratto di appalto per effetto del fallimento dell'appaltatore (art. 81 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267), il curatore agisca per il pagamento del corrispettivo maturato in favore del fallito nel periodo di vigenza del rapporto, la deduzione da parte del committente di una contrapposta posizione attiva, al limitato fine di ottenere l'esclusione in tutto od in parte del fondamento della domanda avversaria, non integra eccezione di compensazione in senso proprio, restandosi sul piano del calcolo del dare ed avere nell'ambito dello stesso rapporto, e non è soggetta all'onere del preventivo esercizio del relativo credito in sede di formazione del passivo fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)