Sez. L, Sentenza n. 3914 del 29/06/1982 (Rv. 421856 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER L'ESERCIZIO DI FATTO DI MANSIONI SUPERIORI - PRESCRIZIONE BREVE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER L'ESERCIZIO DI FATTO DI MANSIONI SUPERIORI - PRESCRIZIONE BREVE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - LIMITI.*
Mentre il diritto al riconoscimento di una qualifica superiore, e cioè di una diversa collocazione nell'impresa attraverso l'attuazione degli strumenti classificatori all'uopo predisposti, con tutti i vantaggi ad essa conseguenti, soggiace, nel suo complesso, alla prescrizione ordinaria decennale, insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto, il diritto alle differenze retributive per l'Esercizio di fatto di mansioni superiori, in relazione al quale la più elevata qualifica venga invocata solo come mezzo di individuazione dei criteri per la quantificazione della retribuzione, è soggetto, rientrando nella sfera degli interessi tutelati dall'art. 36 cost., alle prescrizioni di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., il cui termine iniziale, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, è differito alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ove questo non risulti dotato di stabilità. (Conf 5670/81, mass n 416364; (Conf 638/81, mass n 411133; (Conf 5097/80, mass n 408955).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)