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Sez. L, Sentenza n. 638 del 27/01/1981 (Rv. 411133 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DOMANDA UNICAMENTE VOLTA AL CONSEGUIMENTO DELLA RETRIBUZIONE PER L'ESERCIZIO DI FATTO DI MANSIONI SUPERIORI - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411133-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DOMANDA UNICAMENTE VOLTA AL CONSEGUIMENTO DELLA RETRIBUZIONE PER L'ESERCIZIO DI FATTO DI MANSIONI SUPERIORI - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE.*

Dalla domanda del lavoratore diretta al riconoscimento di una qualifica superiore, e, cioe, di una diversa collocazione nella impresa attraverso l'attuazione degli strumenti classificatori all'uopo predisposti, con tutti i vantaggi ad essa conseguenti, occorre distinguere la domanda unicamente rivolta a conseguire differenze retributive per l'Esercizio di fatto di mansioni superiori con riguardo alla quale la piu elevata qualifica venga invocata solo come mezzo di individuazione dei criteri per la quantificazione della retribuzione, atteso che tale ultima pretesa inerisce esclusivamente alla sfera degli interessi tutelati dallo art 36 della Costituzione, in punto di corrispettivo delle prestazioni lavorative. Pertanto, al diritto azionato con la seconda di dette domande resta applicabile non la prescrizione decennale ordinaria, di cui all'art 2946 cod civ, ma bensi le prescrizioni brevi di cui all'art 2948 n 5, 2955 n 2 e 2956 n 1 cod civ (con decorso iniziale differito alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966, dichiarativa della parziale illegittimita costituzionale di dette norme, e nei limiti in cui il rapporto stesso non risulti dotato di requisiti di stabilita). (Conf 6309/79, mass n 403033).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)