Sez. 1, Sentenza n. 1257 del 05/02/1988 (Rv. 457448 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE OLTRE TALI LIMITI - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE OLTRE TALI LIMITI - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui Esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull'attribuzione ad una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre con una valutazione insindacabile in Sede di legittimità. (Conf 5746/81, mass n 416449; (Conf 5780/79, mass n 402418; (Conf 4600/76, mass n 383353).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)