Sez. 3, Sentenza n. 13621 del 22/07/2004 (Rv. 574783 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO | Ammissione oltre i limiti previsti dall'art. 2721 cod. civ. - Potere discrezionale del giudice del merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore Stabiliti dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)