Sez. 1, Sentenza n. 5546 del 03/10/1997 Cc. (dep. 16/12/1997) Rv. 209132 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Effetti - Revoca di precedente sospensione condizionale - Illegittimità - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La pronuncia emessa ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. si sostanzia nell'irrogazione di una pena senza giudizio sulla responsabilità dell'imputato ed è solo equiparata dall'art. 445 stesso codice a una sentenza di condanna, sicché deve escludersi che essa possa costituire un valido presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena, subordinata normativamente all'intervento di una sentenza di condanna fondata su un giudizio pregnante circa la fondatezza dell'accusa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)