Sez. 5, Sentenza n. 4413 del 18/02/1998 Ud. (dep. 15/04/1998) Rv. 211046 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE | Effetti - Conferma della revoca di precedente sospensione condizionale della pena - Illegittimità - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE
Nell'applicazione della pena su richiesta il giudice di appello è tenuto a rispettare i limiti della decisione propri del rito speciale e pertanto non può confermare la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza riformata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)