Sez. 3, Sentenza n. 21343 del 09/11/2004 (Rv. 578572 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 - Obbligazioni dell'operatore turistico - Di risultato - Configurabilità - Conseguenze in caso di inadempimento o inesatto adempimento - Prova liberatoria - Contenuto.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
Dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all'operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l'allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto, secondo quanto prevede l'art. 17 del predetto D.Lgs., nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 12, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 14, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)