Sez. 3 - , Sentenza n. 5271 del 20/02/2023 (Rv. 666811 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno alla persona da "vacanza rovinata" - Art. 44 d.lgs. n. 79 del 2011 - Interpretazione - Danni non patrimoniali - Inclusione - Prescrizione triennale - Applicabilità. TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - In genere.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n. 79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona -, con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i "danni diversi da quelli alla persona".
Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 44, Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 45, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 14/01/2009 num. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)