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Sez. 1, Sentenza n. 4612 del 08/07/1983 (Rv. 429485 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - IN GENERE - DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 708 COD. PROC. CIV. - NATURA - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429485-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - IN GENERE - DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 708 COD. PROC. CIV. - NATURA - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*

Poiché il decreto presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ. ha natura di provvedimento giurisdizionale contenzioso di accertamento a cognizione sommaria e con funzione esecutiva, la sua interpretazione va condotta con i criteri ermeneutici validi per gli Atti giurisdizionali contenziosi e quindi occorre ricercare la portata precettiva dello stesso enucleata nel dispositivo formale, mentre le enunciazioni contenute nella motivazione rilevano sia in quanto contengano elementi precettivi non riportati nel dispositivo, sia perché, oltre a spiegare la precisa portata di quest'ultimo, sono in funzione di conoscenza dell'iter logico seguito dal giudice e quindi di controllo di legittimità delle conclusioni cui è pervenuto. Qualora poi tale provvedimento sia determinativo nel senso che la sua portata precettiva trovasi correlata a determinate circostanze presupposte esistenti o ad altre future che giustificano un cambiamento delle stesse statuizioni giurisdizionali, l'interprete deve verificare la sussistenza delle prime - non solo per controllare la legittimità della correlazione ma anche per valutare il superamento delle circostanze presupposte e quindi l'opportunità della revisione delle statuizioni con un successivo provvedimento più aderente alla mutata situazione - e deve altresì esaminare la motivazione del provvedimento al fine di controllare se nel momento esecutivo risulti che le circostanze si siano realizzate. (V 3688/81, mass n 414326; (V 3073/80, mass n 406832; (V 1020/76, mass n 379675; (V 727/73, mass n 362933; (V 2698/72; (V 1022/72).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)