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Sez. 2, Sentenza n. 727 del 14/03/1973 (Rv. 362933 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE - COLLEGAMENTO TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI DIVISIONE EREDITARIA.*
Stato
decisa il 1973-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362933-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE - COLLEGAMENTO TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI DIVISIONE EREDITARIA.*

La portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata sulla base della correlazione fra parte dispositiva e parte motiva, dovendosi tener conto, oltre che delle statuizioni espressamente formulate nel dispositivo, anche di quelle enunciate nella motivazione, che risultino in funzione integrativa del dispositivo stesso, in quanto rivelatrici della effettiva volonta del giudice. Pertanto, se una sentenza che ha dichiarato la nullita, per difetto di atto idoneo, di una divisione ereditaria e disposto la divisione giudiziale, sia stata oggetto di appello principale e, per ottenere una diversa motivazione, di appello incidentale, alla sentenza di secondo grado la quale siasi limitata a rigettare l'appello principale e ad accogliere quello incidentale, dopo aver ritenuto che la divisione era nulla per difetto di partecipazione di tutti i coeredi, non puo ascriversi il vizio di omessa pronuncia, sotto il riflesso che dato il radicale mutamento di motivazione occorreva emettere una nuova statuizione per risolvere il caso concreto. (V 1760/70, mass n 347721).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)