Sez. 5, Sentenza n. 29934 del 27/05/2014 Ud. (dep. 08/07/2014) Rv. 262385 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Liquidazione dei compensi professionali al patrono di parte civile - Abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012 - Effetti - Parametri fissati dal D.M. n. 140 del 2012 - Obbligo di motivazione del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 (conv. in legge n. 27 del 2012) ha svincolato il giudice dai limiti tariffari minimi e massimi, obbligandolo per la determinazione del compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri previsti dagli artt. 1, 12, 13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l'impegno profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del procedimento e delle contestazioni, il pregio dell'opera prestata, il numero e l'importanza delle questioni trattate, l'eventuale urgenza della prestazione, nonchè i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva liquidato il compenso al patrono di parte civile in maniera sintetica e immotivata senza indicare i criteri di valutazione concretamente utilizzati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 12, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 13, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 14, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)